Descrizione
Il suolo pubblico sono le strade, i corsi, le piazze e tutti i beni che appartengono al demanio o al patrimonio indisponibile dei Comuni e delle Province e quelle aree private sulle quali è stata formalmente costituita una servitù di pubblico passaggio.
L’occupazione avviene quando un soggetto privato occupa una porzione del suolo pubblico o dello spazio ad esso soprastante o sottostante sottraendola all'uso pubblico.
L’occupazione del suolo pubblico è permanente se ha carattere stabile e se la durata non è inferiore a un anno, indipendentemente dall’esistenza di manufatti o impianti.
L’occupazione del suolo pubblico è temporanea se la durata è inferiore a un anno.
Approfondimenti
I motivi per i quali un privato può chiedere di occupare il suolo pubblico sono i più disparati:
- propaganda elettorale disciplinata dalle leggi speciali in materia elettorale
- comizi e raccolta di firme
- sensibilizzazione, divulgazione di idee, raccolta di fondi ed oggetti a scopo di beneficenza
- traslochi
- lavori edili che possono comportare la posa di ponteggi e steccati, l’installazione di gru, di cassoni per il deposito di macerie, la predisposizione di aree a servizio del cantiere
- cantieri e scavi stradali
- manutenzione del verde.
L'attività svolta deve avvenire nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa vigente in materia di inquinamento acustico, quindi può essere necessario richiedere anche l'emissione di un'autorizzazione per attività in deroga alle emissioni sonore (per occupazione di suolo pubblico temporanea) o presentare valutazione previsionale di impatto acustico (per occupazione di suolo pubblico permanente).
L’occupazione delle aree stradali e dei marciapiedi deve avvenire nel rispetto delle norme del Decreto legislativo 30/04/1992, n. 285 quindi, per garantire la sicurezza dei pedoni e dei veicoli, può essere necessario richiedere anche l'emissione di un'ordinanza di disciplina della circolazione.
L'occupazione di suolo pubblico è soggetta al pagamento del canone unico patrimoniale da effettuare contestualmente al rilascio della concessione o dell'autorizzazione (Legge 27/12/2019, n. 160, art. 1, com. 835).
La domanda di rilascio della concessione o dell'autorizzazione all'occupazione equivale alla presentazione della dichiarazione da parte del soggetto passivo.
In considerazione dell'emergenza sanitaria, dal 1° gennaio 2021 e fino al 31 dicembre 2021, le domande di nuove concessioni per l'occupazione di suolo pubblico o di ampliamento delle superfici già concesse sono esenti dal pagamento dell'imposta di bollo (Decreto legge 28/10/2020, n. 137, art. 9-ter).