Occupare suolo pubblico per fini solidaristici

Occupare suolo pubblico per fini solidaristici

La Legge regionale 02/02/2010, n. 6, art. 29 bis, com. 2 relativo alla disciplina delle cessioni a fini solidaristici, prevede che i Comuni, sulla base delle linee guida regionali, approvino il “Piano Comunale delle cessioni ai fini solidaristici”.

Tale piano definisce le caratteristiche e le linee guida per la gestione e la disciplina delle attività occasionali di gestione a fini solidaristici per poter esercitare su suolo pubblico e su suolo privato aperto al pubblico del sul territorio comunale, con l'obiettivo di promuovere la corretta coesistenza fra il commercio in sede fissa o itinerante e le attività di cessione a fini solidaristici.

Nel piano vengono individuate le aree pubbliche da destinare all’esercizio delle attività di cessioni a fini solidaristici. Il Piano è stato approvato con Deliberazione del Consiglio comunale 11/07/2017, n. 35. Si definiscono "cessioni a fini solidaristici" (Legge regionale 02/02/2010, n. 6, art. 29 bis, com. 1) le attività occasionali di cessione:

  • da parte di enti non commerciali
  • tramite proprio personale o soggetti volontari
  • di merci quali fiori, piante, frutti o altri generi, anche alimentari (solo preconfezionati, non sfusi e non preparati sul posto)
  • in cambio di una offerta libera anche predeterminata nell’importo minimo
  • effettuate sul suolo pubblico o suolo privato aperto al pubblico
  • aventi come scopo principale la beneficenza e il sostegno a iniziative caritatevoli, solidaristiche o di ricerca.

Chi intende occupare suolo pubblico temporaneamente o permanentemente deve presentare domanda di concessione per l'occupazione di suolo pubblico al SUAP come previsto dal Regolamento comunale.

 

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Ultimo aggiornamento: 06/04/2023 12:43.05